FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo), è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal PNRR, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per questa misura.

L’investimento deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.

I progetti devono essere presentati dalle ore 12.00 del 20 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2023, le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023 mentre la realizzazione dei progetti deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuali future proroghe.

Il 50% delle risorse è destinato all’efficientamento energetico

Le agevolazioni sono rivolte a:

– alberghi
– agriturismi
– strutture ricettive all’aria aperta
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale – stabilimenti balneari
– complessi termali
– porti turistici
– parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:

  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento;
  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento;
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale;
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima;
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca;
  • non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso

Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:

– riqualificazione energetica
– riqualificazione antisismica
– eliminazione delle barriere architettoniche
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, – installazione di manufatti leggeri
– realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
– digitalizzazione
– acquisto o rinnovo di arredi

Sono previste due forme di incentivo:

contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.

finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.

L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.